Secondo la dottrina la Costituzione è caratterizzata da alcuni principi non revisionabili fondamentali che ne hanno ispirato la redazione.

Principio personalista

La Costituzione coglie la tradizione liberale e giusnaturalista nel testo dell’art. 2: in esso infatti si dice che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è agevolmente rinvenibile nella parola “riconoscere” che implica la preesistenza di un qualcosa. Tale impostazione, stimolata dalla componente d’ispirazione cattolica dell’assemblea costituente, fu il frutto di una sentita reazione al totalitarismo e alla concezione hegeliana dello Stato che in esso si propugnava.

Principio pluralista

È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, sono riconosciuti i diritti dell’uomo nelle formazioni sociali (art. 2), la libertà associativa (art. 18), la libertà delle confessioni religiose (art. 8), dei partiti politici (art. 49) e dei sindacati (art. 39). È riconosciuta altresì anche la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne.

Principio lavorista

Ci sono riferimenti già agli art. 1 e 3. Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale. Non serve ad identificare una classe. È anche un dovere, ed eleva il singolo. Nello stato liberale la proprietà aveva più importanza, mentre il lavoro ne aveva meno. I disoccupati, senza colpa, non devono comunque essere discriminati.

Principio democratico

Già gli altri tre principi sono tipici degli stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela della minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) tendenzialmente trasparenti

Principio di uguaglianza

Come è affermato con chiarezza nell’art.3, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale) e devono essere in grado di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale)

Principio di tolleranza

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti (art.7) e tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge (art.8)

Principio pacifista

Come viene sancito all’ art. 11, la Repubblica italiana è contraria alla guerra e collabora con gli organismi internazionali per il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni

da Wikipedia

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